Art. 10.
(Facoltà dell'utente).

      1. È in facoltà dell'utente, che intenda disattivare i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica di nuova attivazione, di rinunciarvi con richiesta scritta indirizzata al concessionario della rete, senza sopportare alcun

 

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costo od onere, nel caso di disabilitazione permanente.
      2. È cura del concessionario della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di adesione alla disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.